Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 200 euro.

Entrato in vigore il 18 maggio 2022, si pone come obiettivo il rafforzamento dell’azione di contrasto degli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti già esistenti e creandone di nuovi. Il bonus arriverà a 31,5 milioni di italiani e costerà allo Stato 6,3 miliardi di euro.

Per una vasta tipologia di soggetti la misura di contrasto prevista si concretizza nel suddetto bonus una tantum. Vediamoli insieme.

 

Lavoratori dipendenti

Condizioni: aver fruito dell’esonero previdenziale dello 0,80% previsto dalla legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e dichiarare di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenente ad altre categorie di percettori che lo ricevono direttamente dall’INPS.

 

Titolari di pensione o Assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022

Condizioni: essere residenti in Italia e disporre di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 35.000 per l’anno 2021.

 

Percettori di NASPI

Condizioni: aver percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste per la (NASpI).

 

Percettori di DISCOLL

Condizioni: aver percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste per la (Dis-Coll).

 

Percettori di disoccupazione agricola

Condizioni: coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

 

Collaboratori coordinati e continuativi

Condizioni: titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti risultino attivi alla data di entrata in vigore del decreto aiuti (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione separata. I lavoratori parasubordinati non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus sarà erogato in presenza di redditi non superiori a 35.000 euro per l’anno 2021, derivanti dai suddetti rapporti di lavoro.

 

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Condizioni: i lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall’articolo 42 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).

 

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e Intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Condizioni: i lavoratori che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

 

Lavoratori iscritti al fondo pensione, lavoratori dello spettacolo

Condizioni: i lavoratori che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

 

Lavoratori domestici

Condizioni: i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto aiuti (18 maggio 2022).

 

Percettori Reddito di Cittadinanza

Condizioni: l’indennità non sarà riconosciuta in favore dei nuclei familiari in cui è presente almeno un beneficiario titolare di rapporto di lavoro, di trattamenti pensionistici o di altre indennità. Il bonus erogato non concorrerà alla formazione del reddito.

 

Lavoratori autonomi occasionali (senza partita IVA)

Condizioni: lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata.

 

Lavoratori a domicilio

Agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

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