Il decreto Aiuti bis, limitatamente all’anno 2022, allo scopo di provare a mitigare il “caro bollette”, ha innalzato il limite entro il quale è possibile riconoscere ai lavoratori dipendenti beni e servizi esenti da imposte e contributi. Nello specifico, è stata introdotta la possibilità di corrispondere, ai lavoratori dipendenti, somme a titolo di rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Sennonché, il decreto Aiuti Quater – approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 novembre 2022 – ha innalzato a 3.000 euro la predetta soglia di 600 euro.

ATTENZIONE! Non si tratta di un vero e proprio Bonus ma di un innalzamento della soglia dei fringe benefit che passa, per l’anno 2022, da 258,23 euro a 3.000 euro. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogare o meno le somme o rimborsare le spese sostenute dai lavoratori entro il limite di 3.000 euro. Qualora il datore di lavoro decidesse di avvalersi di questa possibilità, la spesa sarà totalmente a suo carico, potendo beneficiare esclusivamente di un vantaggio contributivo e fiscale. 

Se il datore di lavoro dovesse decidere di concedere il bonus ai suoi lavoratori, infatti, la somma erogata, entro il predetto limite, non sarà soggetta al pagamento di contributi e tasse, risultando pertanto esente. 

Quali somme valori e beni ricomprendere? 

Tutti quelli ricomprendibili nell’art. 51. c. 3 e c. 4 TUIR. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Buoni spesa
  • Buoni acquisto
  • Rimborso e somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua gas)
  • Doni e regali natalizi
  • Autovettura in uso promiscuo
  • Cellulare e telefonia mobile ad uso promiscuo
  • Fabbricati concessi in uso abitativo
  • Interessi su prestiti a dipendenti

La limitazione della misura al solo 2022 impone di fare attenzione al momento in cui i beni, i servizi e le somme rimborsate potranno considerarsi percepite dai dipendenti:

> si considerano percepite nel periodo d’imposta se corrisposti dai datori di lavoro fino al 12 gennaio 2023;

> inoltre, le somme, i beni e i servizi – anche se erogati tramite voucher – si considerano percepiti dal dipendente quando entrano patrimonialmente nella sua disponibilità, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio, che può avvenire anche successivamente, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 2018. 

Per ottenere il contributo non occorre presentare alcuna richiesta. Sarà l’azienda a decidere se erogarlo o meno, potendo anche scegliere liberamente le persone cui destinarlo.

ATTENZIONE – Qualora il datore decida di erogare il predetto Bonus, è necessario che lo stesso conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di 3.000 euro (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E 2022).

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

È, infine, necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Vuoi saperne di più? Contattaci al +39 0323 848922 o puoi scriverci la tua richiesta all’indirizzo: segreteria@studio-gallina.com